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NORMATIVA

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Nel campo dell’isolamento acustico degli edifici vi è incertezza circa la normativa da applicare in concreto.
Ciò è dovuto al fatto che mediante la legge n. 88 del 2009 il Parlamento aveva delegato il Governo a determinare entro fine gennaio 2010 i requisiti acustici passivi degli edifici al fine di armonizzare la disciplina statale con quanto dettato in materia dalla direttiva 2002/49/Ce. Con successiva legge n. 97 del 2010 era stata concessa una proroga fino al luglio 2010, ma anche a tale data il Governo non è riuscito ad approvare una nuova disciplina in materia di isolamento acustico degli edifici, con la conseguenza che d oggi risulta ancora in vigore il Dpcm del 1997.
Per cui i tecnici, i progettisti acustici ed i collaudatori acustici devono fare riferimento a tale normativa. Solo nei rapporti tra privati non trova applicazione tale disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici del 1997 ed occorre fare riferimento alla legge n.97 del 2010. Nello specifico, la disciplina del 2010 si applica nei rapporti tra costruttore-venditore e acquirente di abitazione
Intanto, recentemente è intervenuto in materia anche il Tribunale di Novare che con sentenza del 19 gennaio 2011 ha chiarito che le disposizioni del Dpcm del 1997 si applicano anche nei rapporti tra costruttori e privati.
Vi è da precisare che il decreto ministeriale del 1997, però, non considera assolutamente l’inquinamento acustico esistente all’esterno dell’edificio e fissa un valore minimo di isolamento della facciata che non per forza è in grado di garantire un appropriato confort acustico all’interno dell’edificio stesso.
Se da un lato sentenze di Tribunali si pronunciano sull’applicazione del Dpcm del 1997, dall’altro si deve considerare che le leggi comunitarie del 2008 e 2009 ha disposto, al contrario, che il decreto ministeriale non vada applicato nei rapporti tra privati e costruttori.
Per cui, fino a quando non verrà emanato un nuovo decreto che dia chiarezza in materia di isolamento acustico degli edifici, rimarrà l’incertezza sulle disposizioni da applicarsi.


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